Secondo il Testo Unico per l’Immigrazione, il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento dei propri familiari se in possesso di un reddito minimo annuo, derivanti da fonti lecite, non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento, aumentato della metà dell’importo dell’assegno per ogni familiare da ricongiungere.
Per il 2015, l’importo lordo annuo dell’assegno sociale è pari a € 5.830,76. Quindi, facendo seguito a quanto stabilito dall’attuale normativa, per ogni familiare a carico, il richiedente deve calcolare € 2.915,38 in più. Per il ricongiungimento di due o più figli minori di età con età inferiore a 14 anni, è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale di anno di riferimento.
Quindi, indipendentemente dal numero di figli sotto i 14 anni che intenda ricongiungere, l’importo da calcolare è sempre il doppio dell’assegno sociale, cioè 11.661,52 euro all’anno per il 2015. Nel caso in cui il ricongiungimento familiare riguarda non solo i figli sotto i 14 anni ma anche altri figli sopra i 14 anni oppure coniuge o genitori, all’importo richiesto per i figli deve sommare sempre la metà dell’importo dell’assegno per ogni familiare da ricongiungere.