I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, a meno che vi siano specifiche Convenzioni internazionali, sempre che non siano stati conseguito presso una scuola riconosciuta dallo Stato italiano.
La procedura da seguire varia in base al motivo per il quale si vuol chiedere il riconoscimento:
1) continuare un percorso di studi in Italia (accesso a dottorati di ricerca corsi post universitari come ad esempio master)
2) esercitare una libera professione (ingegnere, architetto, commercialista, ecc. ecc.).
In tutti i casi servirà la traduzione ufficiale del titolo di studio da riconoscere da portare presso la rappresentanza italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo per avere la “dichiarazione in loco” (nelle Rappresentanze vi sono appositi Uffici studenti) che poi dovrà essere legalizzata o apostillata. Può accadere che, una volta chiesto il riconoscimento all’ufficio preposto presentando la dichiarazione in loco e la documentazione attestante gli esami sostenuti, si debbano poi sostenere degli esami integrativi.
Se si chiede il riconoscimento per proseguire un percorso di studi in Italia, bisognerà rivolgersi all’Ufficio scolastico provinciale.
Se invece si vuol seguire un corso universitario o un master o un dottorato, la domanda deve essere presentata presso la segreteria studenti della Università prescelta.
Nel caso in cui, invece, il riconoscimento del titolo sia finalizzato allo svolgimento di una professione, l’interessato deve presentare domanda di riconoscimento al Ministero competente.