Divorzio internazionale: traduzione documento
Le separazioni rappresentano sempre un momento difficile per qualsiasi coppia, ancora di più quando si tratta di un divorzio internazionale, ovvero che coinvolge famiglie i cui coniugi provengono da Paesi con legislazioni diverse in materia. Al crescere della mobilità di cittadini dell’Unione Europea ed extracomunitari, aumentano anche i divorzi internazionali.
Tuttavia, se per interrompere definitivamente un matrimonio italiano non è possibile ricorrere al c.d. divorzio immediato poiché servono due giudizi, la separazione e il divorzio, diversa è la prassi per i casi di un divorzio internazionale. Chi infatti ha la “fortuna” di far parte di una famiglia internazionale può provare a divorziare con una diversa legge anche in Italia, dando vita ad una sorta di divorzio lampo.
In particolare, è questo il caso di tutte quelle coppie con nazionalità comune o di nazionalità mista che per motivi di lavoro o altre cause si trasferiscono in un uno Stato differente da quello nel quale hanno contratto il matrimonio. Per queste famiglie internazionali vi sono diverse difficoltà in materia di separazione e divorzio, legate soprattutto alla diversità con cui le leggi trattano la materia dello scioglimento del matrimonio, le cause e i tempi affinché questo avvenga; per es. in Marocco e a Malta il divorzio non è contemplato, mentre in Austria e Finlandia non è previsto l’istituto della separazione personale dai coniugi.
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Con quale legge si può ottenere un divorzio internazionale?
Il regolamento UE 1259/2010 in vigore dal 21 giugno 2012, costituisce nel nostro ordinamento una vera rivoluzione perché introduce la possibilità per i coniugi di scegliere quale legge applicare all’interno di un elenco predefinito, purché si sia di fronte a casi che abbiano risvolti trasfrontalieri, ossia:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
d) la legge del foro
Il regolamento si applica solo agli Stati membri che hanno deciso di parteciparvi, ovvero, ad oggi: Austria, Belgio, Bulgaria,Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna (16 dei 28 Stati membri).
L’ambito di applicazione è limitato alla separazione ed al divorzio e non risolve problematiche legate a questioni patrimoniali fra i coniugi o di mantenimento dei figli. L’accordo fra i coniugi deve risultare per iscritto e con data certa (può essere valido anche uno scambio di mail), ma deve esser anteriore alla causa o contestuale ad essa.
In caso di mancato accordo, il regolamento prevede che la legge applicabile sia quella:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
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